8) Leibniz. Schiavit e diritto.
La schiavit  un fenomeno storico. Il diritto ha contemplato la
possibilit di possedere il corpo di un altro e dei suoi
discendenti. Ma l'esistenza dell'anima porta a concludere che la
propriet del corpo di un uomo spetta all'anima sua.
G. W. Leibniz, La nozione comune della giustizia.

Rispondo che, quand'anche ammettessi l'esistenza di un diritto di
schiavit tra gli uomini, conforme alla ragione naturale, e
l'asservimento, secondo il jus strictum, del corpo degli schiavi e
dei loro nati ai relativi padroni, resterebbe pur sempre vero che
un altro pi forte diritto contrasta all'abuso del diritto in
questione: e questo  il diritto delle anime ragionevoli ad una
naturale ed inalienabile libert; e, ancora, il diritto di Dio,
padrone supremo dei corpi e delle anime, sotto il quale i padroni
son sudditi non diversamente che i loro schiavi, fruendo gli uni e
gli altri, nel nome di Dio, di un medesimo diritto di
cittadinanza. Si potrebbe dunque dire che la propriet del corpo
di un uomo spetta all'anima sua, la quale, finch dura la vita,
non pu esserne privata. Ora, non potendo l'anima essere oggetto
d'acquisto, non si potrebbe del pari acquistare la propriet del
relativo corpo; sicch il diritto del padrone sullo schiavo
verrebbe semplicemente ad essere qualcosa di simile alla servit
su un fondo altrui, o una specie di usufrutto. Orbene, l'usufrutto
ha i suoi limiti (deve essere infatti esercitato salva re), e,
pertanto, quel diritto non pu estendersi al punto da rendere uno
schiavo malvagio o infelice.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagina 228.

G. Zappitello, Antologia filosofica,  Quaderno secondo/6. Capitolo
Dieci.
9) Leibniz. Sul diritto di propriet.
Presentiamo le riflessioni di Leibniz sulla propriet statale
(comune) e sulla propriet privata. Si pu notare che sono molto
vicine ai dettami della nostra costituzione.
G. W. Leibniz, Nuovi saggi sull'intelletto umano, Prefazione.

E' vero che bisogna distinguere tra il diritto di propriet,
strictum jus, e quello che nasce da una qualche convenienza; e che
il primo, non di rado,  anteposto al secondo: ma, questo, a causa
di una convenienza maggiore. Ad esempio, non  permesso togliere
la propriet ai ricchi per distribuirla ai poveri, n privare un
uomo dell'abito che non gli si conf, per darlo ad un altro, alla
cui misura meglio si adatta, in quanto il disordine che ne
nascerebbe cagionerebbe una somma di mali e di inconvenienti per
tutti, assai maggiore dell'inconveniente particolare a cui si vuol
porre rimedio. Per questo bisogna rispettare la propriet. E non
potendo lo Stato aver cura di tutte le faccende domestiche dei
cittadini,  necessario che conservi a ciascuno la propriet dei
suoi beni, affinch a ciascuno sia data una particolare porzione,
da far rendere e da valorizzare, spartam quam ornet. Nasce, di
qui, un'emulazione utile alla comunit; mentre, se la roba fosse
comune, sarebbe dai privati trascurata: a meno che si stabilisca
una regola come tra i religiosi; ma questo, fuor dei conventi,
sarebbe difficile da realizzare. Pertanto lo Stato deve conservare
ai privati i loro beni. Qualche deroga a questa regola pu essere
consentita in vista della sicurezza comune, o, perfino, per una
grande utilit pubblica: onde quel diritto che si chiama dominium
eminens, le imposte, e la cosiddetta ragione di guerra.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagina 230.
